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Per gli impianti di adduzione del gas, cioè le tubazioni che vanno dal contatore agli apparecchi utilizzatori, ai fini della sicurezza, deve essere accertata a cura dell'utente la tenuta delle tubature almeno una volta ogni 10 anni (norma UNI 1137). La verifica va affidata ad un operatore qualificato.
Più complessi e stringenti sono gli obblighi previsti per gli impianti termici.
In attuazione della Legge n. 10 del 10 gennaio 1991 per l'uso razionale dell'energia e il risparmio energetico, del D.Lgs n. 192 del 19 agosto 2005 e del DPR n.74 del 16 aprile 2013, riguardanti l’efficienza energetica degli impianti termici di climatizzazione degli ambienti, sono previste operazioni periodiche di controllo e di manutenzione sull’efficienza degli impianti termici.
Il D.P.R. 74/2013 si applica per quelle regioni o province autonome che non si sono ancora dotate di regolamenti propri; la Regione Lombardia ha deliberato il DGR X/1118 del 20/12/2013 e a quello si fa riferimento per le province lombarde.
Ai sensi del DPR non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari e caminetti, quando all'interno dell'unità immobiliare la somma delle potenze nominali al focolare è inferiore ai 15kW; mentre per il DGR X/1118 la soglia di esenzione si abbassa a 5kW mantenendo la totale esclusione degli scaldacqua familiari.
Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico devono:
La cadenza degli interventi di controllo e di manutenzione è stabilita in subordine: dall’installatore, dalle istruzione del fabbricante degli apparecchi, secondo la periodicità prevista dalle norme UNI e CEI per lo specifico apparecchio o componente.
Il DPR 74/2013 prevede, per gli impianti termici con portata termica utile nominale maggiore di 10kW, l'esecuzione di controlli di efficienza energetica nell'occasione degli interventi di controllo e dell'eventuale manutenzione.
Al termine del controllo, l’operatore redige il rapporto di efficienza energetica di tipo 1. Una copia del rapporto è consegnata al responsabile dell’impianto da custodire col libretto d’impianto e una copia va spedita all’indirizzo stabilito dalla Regione o dalla Provincia Autonoma per l’aggiornamento del catasto degli impianti termici, con una cadenza di 4 anni per gli impianti termici di potenza inferiore a 100 kW e di 2 anni per impianti termici di potenza uguale o superiore a 100kW.
Il DGR X/1118 della Regione Lombardia per il controllo di efficienza energetica prevede una calendarizzazione diversa per l'esecuzione l'invio del rapporto di tipo 1, fissando un intervallo di 2 anni per gli impianti termici di potenza maggiore di 5kW e minore di 35kW e ogni anno per gli impianti termici di potenza uguale o superiore a 35kW.