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Conciliazione paritetica

  • Cos'è
  • Il nuovo protocollo
  • Cosa fare
  • La procedura
  • Requisiti
  • Contatti

Cos'è la conciliazione paritetica

Uno strumento per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che dovessero insorgere tra i consumatori ed A2A

La Conciliazione Paritetica è uno strumento per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che dovessero insorgere tra i consumatori le società del Gruppo A2A Spa, Acinque Spa e Aeb Spa, in relazione ai rapporti di fornitura e distribuzione di energia elettrica, di gas, di acqua e del teleriscaldamento che non siano state positivamente risolte in sede di reclamo diretto da parte delle società del Gruppo.

A2A ha sempre creduto in questo strumento firmando, in via sperimentale nel 2008 e definitivamente nel 2010, un primo protocollo d’intesa per attività di promozione della conciliazione paritetica per risolvere problemi e contenziosi relativi alle forniture di energia elettrica e gas con 17 Associazioni Consumatori Nazionali riconosciute dal CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti).

In attuazione alla direttiva 2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, A2A e le associazioni consumatori già firmatarie del protocollo, il 1° dicembre 2016 hanno sottoscritto il nuovo accordo che prevede l’adeguamento della procedura di conciliazione paritetica per le forniture di energia elettrica e gas a partire dal 1° gennaio 2017, poi esteso al servizio idrico e teleriscaldamento.

Nel 2021 si è provveduto all’aggiornamento del Protocollo di Conciliazione Paritetica dell’Organismo ADR A2A Spa con l’adesione dell’associazione consumatori U.DI.CON e delle società appartenenti al Gruppo ACSM-AGAM, ora Acinque Spa. Nel 2023 il Protocollo è stato esteso anche alle società del Gruppo Aeb Spa.

Il 7 aprile 2021 viene inoltre siglato il Protocollo Unico per la Conciliazione Paritetica tra 7 grandi aziende dei settori energetico, idrico e del teleriscaldamento (A2A, Acea, Edison, Enel, Eni Gas e Luce, E.ON, Iren) e le 20 Associazioni dei consumatori del CNCU, con l’obiettivo di rafforzare lo strumento di risoluzione alternativa delle controversie attraverso il consolidamento del dialogo tra aziende e associazioni consumeristiche. Il Protocollo Unico rinnova e potenzia l’impegno a favore di uno strumento che assicura ai consumatori efficacia per la tutela dei propri diritti, evitando di ricorrere a procedimenti giudiziari spesso lunghi e onerosi.

Cosa prevede il nuovo Protocollo

Costituzione di un Organismo ADR

L'organismo è dotato di:

  • Organo Paritetico di Garanzia è composto da numero pari di rappresentanti della Società e di rappresentanti delle Associazioni dei consumatori ed è privo di collegamenti gerarchici o funzionali con il professionista. I componenti in carica sono:
    per A2A, tre dipendenti della Holding e tre per le Associazioni dei Consumatori che, con sistema turnario, sono stati indicati dalle stesse associazioni e restano in carica per due anni. 
    Ha il compito di garantire il buon funzionamento della procedura di conciliazione secondo quanto previsto dal Regolamento. Per la parte amministrativa, l’Organo Paritetico di Garanzia si avvale della Segreteria di Conciliazione.
  • Segreteria di Conciliazione ha il compito di fornire tutto il supporto operativo necessario per il regolare svolgimento della procedura di conciliazione, in conformità con le disposizioni di legge e del presente Regolamento. Tra le attività:
    • ricevere le Domande di Conciliazione e verificarne l’ammissibilità;
    • entro dieci giorni dal ricevimento della Domanda di Conciliazione, una volta ritenuta ammissibile, notificare la stessa al conciliatore della Società incaricato a rappresentarla. L’incarico al singolo conciliatore sarà conferito tenendo conto del suo carico di lavoro e della sua specifica competenza;
    • costituire la Commissione Paritetica di Conciliazione;
    • acquisire e tenere copia di tutta la documentazione inerente alla conciliazione.
  •  Commissione Paritetica di Conciliazione è composta dal conciliatore indicato dalla Società e da quello nominato dall’Associazione Consumatori che rappresenta il Cliente.
    È costituita da conciliatori abilitati a svolgere tale ruolo in virtù della indispensabile frequenza di idonei corsi di formazione e di aggiornamento, comuni ai conciliatori della Società e ai conciliatori delle Associazioni Consumatori.
     

    Cosa fare

    Come ricorrere alla conciliazione

    La procedura di conciliazione è gratuita, per attivarla è necessario rivolgersi a una delle Associazioni dei Consumatori firmatarie dell’accordo, che compileranno la Domanda di Conciliazione  disponibile online o presso gli sportelli A2A.

    Le associazioni dei consumatori che hanno aderito al protocollo sono:

    • ACU
    • ADICONSUM
    • ADOC
    • ADUSBEF
    • ALTROCONSUMO
    • ASSOUTENTI
    • CASA DEL CONSUMATORE
    • CITTADINANZATTIVA
    • CODACONS
    • CODICI
    • CONFCONSUMATORI
    • FEDERCONSUMATORI
    • LEGA CONSUMATORI
    • MOVIMENTO CONSUMATORI
    • MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO
    • UDICON
    • UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

    Come avviare la procedura di richiesta

    La domanda dovrà essere presentata alla segreteria di conciliazione dall’Associazione dei Consumatori scelta dal cliente, unitamente alla documentazione ritenuta utile a definire la controversia.
    L’Associazione dei Consumatori indicata sceglierà un conciliatore per rappresentare il cliente negli incontri di conciliazione e potrà inviare la richiesta:

    • per posta ordinaria a:
      Segreteria di Conciliazione dell’Organismo ADR di A2A S.p.A. ARC/Associazioni Consumatori
      Corso di Porta Vittoria, 4 – 20122 Milano (MI)
    • per e-mail a: segreteriaconciliazioneadr@pec.a2a.eu

    Ricevuta la richiesta, la Segreteria ne verifica l’ammissibilità e inoltra la pratica al conciliatore designato della Società.

    I due conciliatori designati costituiscono la Commissione Paritetica di Conciliazione e concordano la data dell’incontro, che potrà avvenire presso la sede della Società oppure in modalità telematica. La Commissione si incontrerà per cercare di raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti; fino al termine della procedura di Conciliazione (al massimo 90 giorni solari dal ricevimento della domanda) sono sospese le azioni volte al recupero del credito eventualmente oggetto di Conciliazione.
    La Commissione Paritetica di Conciliazione è costituita da conciliatori che siano in possesso dei requisiti previsti e che abbiano svolto i corsi di formazione e di aggiornamento come indicato dall’ Art.141-bis del D.lgs. 6 agosto 2015, n. 130, tali corsi saranno comuni sia ai conciliatori della Società, che ai conciliatori delle Associazioni Consumatori (si veda l’elenco conciliatori abilitati sotto riportati).
    La Commissione Paritetica di Conciliazione formalizzerà quanto concordato tramite la Segreteria, mediante un verbale di mancato o raggiunto accordo, rispettivamente sottoscritto  dai componenti della Commissione, entro il termine di dieci giorni dall’ultimo incontro di conciliazione svolto, fatto salvo in ogni caso il rispetto del termine previsto nel Regolamento.
    Il verbale verrà notificato alle parti dalla Segreteria per iscritto e tutte le informazioni saranno messe a disposizione su supporto durevole.
    Il verbale di mancato accordo non avrà alcun effetto preclusivo nei confronti di eventuali ulteriori azioni giudiziali e stragiudiziali da parte del Cliente.
    Il verbale di avvenuta conciliazione ha efficacia di accordo transattivo, ai sensi degli art. 1965 e seguenti del codice civile.

    Maggiori informazioni

    Per maggiori informazioni è possibile consultare :

      Requisiti

      Quando è possibile ricorrere alla Conciliazione?

      La procedura può essere avviata UNICAMENTE ove sia stata preceduta da esperimento di reclamo secondo le delibere dell’Autorità, che non abbia avuto risposta entro i termini previsti dalle stesse o che abbia avuto risposta insoddisfacente per il consumatore.
      Le tipologie di reclami per i quali è possibile ricorrere alla conciliazione sono:

        Contatti

        Segreteria di Conciliazione dell’Organismo ADR di A2A S.p.A.
        ARC/Associazioni Consumatori
        Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano (Mi)
        E mail – segreteriaconciliazioneadr@pec.a2a.eu

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